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D.P.R. 14/11/2002 n. 318Art. 12. Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi 1. I prodotti basati sui risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma stesso in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione generale. L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei materiali a duplice uso. 2. Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui all'articolo 4 ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell'articolo 11, le imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'erario le somme definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla Direzione generale. Nella stessa convenzione è anche disciplinata l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di produzione. 1. Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei progetti e programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, le imprese industriali, al fine di concedere, sotto qualunque forma diretta o indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei prodotti, ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale può concedere a favore delle imprese stesse, contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti istituti di credito per un periodo massimo di dieci anni. 2. I contributi sono determinati nella misura dell'80% e del 70% del tasso fisso massimo da applicare sui mutui pubblici decennali a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura in questione è elevata rispettivamente all'85% e al 75%. La misura del finanziamento da considerare per la determinazione dei contributi è individuata sulla base di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o istituti di credito; essa non può comunque superare il 90% del valore massimo previsto del circolante di programma, calcolato considerando scorte, lavori in corso e finanziamento in qualunque forma dei clienti. Il finanziamento potrà essere erogato anche in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto. 3. Le imprese interessate ad ottenere gli interventi di cui al comma 1, presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato B e corredata della documentazione ivi indicata. 4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 10. Art. 14. Partecipazione a società di realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi 1. La Direzione generale, anche in funzione di interscambi di tecnologie, può concedere alle imprese industriali dei settori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), della Legge 11 maggio 1999, n. 140, in possesso dei requisiti dell'articolo 3, complessivamente in misura non superiore al 20% delle disponibilità, finanziamenti per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio di società finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi nei detti settori. Tali società possono essere anche di diritto estero purchè costituite in Paesi aderenti ad intese concernenti i materiali di armamento e a tecnologia sensibile sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia ai controlli previsti dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore a quindici anni ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui quindicennali a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero delle attività produttive, in rate semestrali posticipate con decorrenza dal sesto anno dall'avvio dell'intervento. 2. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, la Direzione generale può assumere gli impegni pluriennali di cui all'articolo 6, comma 3. 3. Le imprese interessate agli interventi di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato C e corredata della documentazione ivi indicata. 4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, commi 1, 2 e 4 e all'articolo 10. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 372 Nota all'art. 14: - Il Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997), reca: «Attuazione del regolamento C.E. n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso». A (previsto dall'art. 7, comma 3) Schema di domanda per l'ammissione ai benefici di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), della Legge 11 maggio 1999, n. 140 Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi ed industrializzazione (specificare) riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), della Legge n. 140 del 1999. (Eventuale) - Si esprime la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso regolamento. (Eventuale) - Si richiedono, in luogo degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento. Si assume l'impegno ad astenersi dalla commercializzazione dei risultati del progetto o programma, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 2 del citato regolamento. Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette attività richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute). Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti a) notizie dell'azienda b) descrizione delle attività del progetto o programma c) previsioni dei costi delle attività. Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax). Firma a) Notizie sull'azienda. Ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, estremi di iscrizione alla C.C.I.A., capitale sociale (e sua ripartizione). Cenni sulle principali vicende dell'azienda, principali attività, organizzazione e struttura, insediamenti produttivi, organici (degli ultimi tre eserci zi), principali partecipazioni, fatturato ed esportazioni (degli ultimi tre anni), investimenti (degli ultimi tre anni) Notizie del settore, previsioni di attività aziendali. Bilanci degli ultimi tre esercizi. b) Descrizione delle attività di programma. Finalità ed oggetto del programma, con specificazione delle tecnologie interessate al progetto o programma e risultati tecnologici attesi. Impieghi previsti. Condizioni e modalità dell'eventuale partecipazione a collaborazione internazionale. Descrizione delle attività. Luoghi di svolgimento delle attività. Previsioni della tempistica di attuazione. Previsione degli impatti sull'occupazione e sull'indotto. c) Previsioni dei costi delle attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, prove ed industrializzazione (a valori correnti). c.1) Costi delle attività per tipo di costo: costo del lavoro; materiali; attrezzature specifiche; altri costi; attività e spese comuni; imprevisti (-20%). Totale. c.2) Costi delle attività per tipo di attività: definizione sviluppo e prove; prototipi e industrializzazione; attività e spese comuni; imprevisti ( 20%). Totale. Con dettaglio per ciascuna tipologia di attività delle previsioni di costo per tipo di costo. B (previsto dall'art. 13, comma 3) Schema di domanda per l'ammissione ai benefici di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della Legge 11 maggio 1999, n. 140 Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attività per utilizzo industriale e commerciale riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della Legge n. 140 del 1999. Si precisa che in funzione delle dette attività è stata ottenuta la delibera da parte di (indicare l'istituto o gli istituti bancari) di un finanziamento finalizzato per un ammontare di , pari al ........... % del circolante massimo previsto per il programma di produzione e commercializzazione, che avrà durata di Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute). Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti a) notizie sull'azienda b) descrizione delle attività di utilizzo industriale e commerciale c) previsioni del fabbisogno finanziario per le attività di utilizzo industriale e commerciale di programma d) copia della delibera dello (o degli) istituti di credito. Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax). Firma Per la documentazione si utilizzano, ove possibile gli schemi di cui all'allegato A. Allegato C (previsto dall'art. 14, comma 3) Schema di domanda per l'ammissione ai benefici di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), della Legge 11 maggio 1999, n. 140 Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività La (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le operazioni di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio della società , siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera c), della Legge n. 140 del 1999. (Eventuale) - Si esprime la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 14, comma 2, dello stesso regolamento. Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute). Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti a) notizie dell'azienda b) descrizione delle attività della società interessata e delle operazioni di investimento finanziario |
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